L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio:
Per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza (liquidazione post nascita)
Fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo spettante varia in base:
Alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
All’età e al numero dei figli;
Alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità; è universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE.
A chi è rivolto
L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:
Per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
Svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui (N.B. il limite di reddito del figlio minore di 24 anni per godere delle detrazioni d’imposta per visite mediche o
Sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
Svolga il servizio civile universale;
Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.
L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
L’Assegno unico, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa
Quanto spetta
L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.
In particolare, è prevista: una quota variabile ed inoltre gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
madri di età inferiore a 21 anni;
nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
figli affetti da disabilità;
figli di età inferiore a un anno;
figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 43.240 euro;
Il beneficio è corrisposto dall’INPS totalmente al richiedente (se richiede la liquidazione un solo genitore) o in caso di richiesta da parte di entrambi i genitori in misura pari tra loro.
Il pagamento potrà avvenire attraverso:
Accredito su conto corrente bancario o postale;
Libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
Carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
Bonifico domiciliato presso lo sportello postale.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo.
In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell’importo spettante. Anche in questo caso, l’altro genitore ha facoltà di modificare questa scelta accedendo alla domanda attraverso le proprie credenziali. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
Requisiti
L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori:
dipendenti (sia pubblici che privati);
autonomi;
pensionati;
disoccupati;
inoccupati.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario che il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, ne dettaglio:
Sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
Sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
Sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
Sia residente e domiciliato in Italia;
Sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Scaricati la guida per richiedere il congedo in autonomia sul sito INPS: