Il congedo parentale
- 21 ott 2024
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 27 gen
Sei diventat* genitore da poco o si avvicina il momento del rientro al lavoro e vuoi capire i diritti che ti spettano? Di seguito troverai una breve guida che ti aiuterà a navigare i tuoi diritti, previsti dallo stato per i lavoratori dipendenti...
Cosa prevede la legge?
Lavoratori a cui spetta il congedo: lavoratrici e lavoratori dipendenti
Durata: Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro dipendente, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
Alla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi;
Al padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
Al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.
Quanto spetta: un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi così distribuibili:
Alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;
Al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;
A entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
Al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati
Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Le leggi di Bilancio degli ultimi anni sono andate ad intervenire incrementando l'indennizzo per i primi mesi di congedo fino all'80% per 3 mesi, utilizzabili alternativamente tra i genitori.
Fino a quando è possibile usufruirne: entro i 12 anni di età del bambino
Quando e come fare domanda: La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto, se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro.
La domanda di congedo parentale può essere presentata:
Online all'INPS attraverso il servizio dedicato;
Il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Punti di attenzione:
La legge di bilancio per il 2025 interviene sulle modalità di indennizzo del congedo parentale. In caso di congedo obbligatorio (di maternità e/o paternità) terminato:
Dopo il 31 dicembre 2023, i genitori in alternativa tra loro potranno godere, di tre mesi indennizzati all’80% se ancora non usufruiti oppure del secondo e/o terzo mese di congedo indennizzati all’80% se non ancora usufruiti e i restanti mesi al 30%
Dopo il 31 dicembre 2024, i genitori in alternativa tra loro potranno godere, di tre mesi indennizzati all’80% e i restanti mesi al 30%.
Il diritto all’indennizzo maggiorato è valido se il congedo è richiesto entro il 6° anno di vita del figlio/a o entro il 6° anno di ingresso del minore in famiglia.
La tutela spetta anche in caso di adozione o affidamento
Il padre può richiedere il periodo di congedo parentale dal giorno successivo al parto, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre o anche se la stessa non lavora.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta per un massimo di nove mesi per ciascun figlio.
Come conteggiare i giorni di congedo:
Illustriamo ore le modalità con cui devono essere conteggiati i periodi (fruibili anche frazionatamente) di congedo parentale. Occorre, distinguere le seguenti casistiche:
Durata del periodo di astensione esattamente pari a un mese o a un multiplo dello stesso: devono essere computati ai fini del periodo massimo uno o più mesi interi.
Durata del periodo o dei periodi di astensione di durata inferiore o superiore al mese:
a. Per i periodi di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari a un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente a eventuali ulteriori periodi;
b. Per i periodi di durata superiore a un mese, ma non multipli dello stesso, si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero. Per questi ultimi si seguirà il criterio di cui alla lettera precedente
Esempio 1 – Astensione esattamente pari ad un mese o multipli
· Congedo richiesto dal 1 Marzo al 30 Giugno à 4 mesi di congedo
· Congedo richiesto dal 12 Settembre all’ 11 Ottobre à 1 mese di congedo
Esempio 2 – Astensione inferiore o superiore al mese ma non multipli esatti
· Congedo richiesto dal 5 Gennaio al 13 Marzo à 2 mesi e 9gg di congedo
· Congedo richiesto dal 20 aprile al 24 aprile à 5gg di congedo
Qualora la fruizione del congedo avvenga frazionatamente, il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda di richiesta.
Qualora, a seguito di un periodo di congedo parentale, il genitore fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo poi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti nell’intervallo, tra il congedo parentale e le ferie o la malattia, non vanno computati nel periodo di congedo parentale.
Qualora si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale e un successivo periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano nei periodi devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.
Esempio 3
· 1° settimana: richiesto congedo dal lunedì al venerdì - Sabato: non lavorato - Domenica: riposo
· 2° settimana: Ferie o malattia dal lunedì al venerdì - Sabato: non lavorato - Domenica: riposo
· 3° settimana: Ripresa attività lavorativa
In questo primo esempio, essendo che successivamente al periodo di congedo e ferie vi è la ripresa dell’attività lavorativa le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e la seconda e la terza settimana non devono essere conteggiate nei giorni di congedo parentale
Esempio 4
· 1° settimana: richiesto congedo dal lunedì al venerdì - Sabato: non lavorato - Domenica: riposo
· 2° settimana: Ferie o malattia dal lunedì al venerdì - Sabato: non lavorato - Domenica: riposo
· 3° settimana: richiesto congedo dal lunedì al venerdì - Sabato: non lavorato - Domenica: riposo
· 4° settimana: Ripresa attività lavorativa
In questo secondo esempio, dovranno essere conteggiati nei giorni di congedo parentale i sabati e le domeniche comprese tra la prima e la seconda settimana e la seconda e la terza settimana essendo che successivamente al periodo di congedo e ferie non vi è la ripresa dell’attività lavorativa.
Scaricati la guida per richiedere il congedo in autonomia sul sito INPS: